Sez. L, Sentenza n. 10659 del 11/08/2000 (Rv. 539476 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Disciplina attuativa delle direttive comunitarie - Deroga mediante contratto collettivo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
La disciplina dell'indennità dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto a norma dell'art. 1751 cod. civ. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 303 del 1991 e dal D.Lgs. n. 65 del 1999, per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia), potendo essere derogata, purché non a svantaggio dell'agente (cfr. l'attuale penultimo comma dell'articolo citato), deve ritenersi derogabile - oltre che con i contratti individuali - anche ad opera della contrattazione collettiva, nei limiti previsti dalla legge (e in quelli eventualmente desumibili dalla "ratio" della direttiva comunitaria e delle norme interne di attuazione). (Nella specie il ricorrente, promotore della vendita di valori mobiliari e servizi finanziari, aveva contestato la legittimità dell'accordo collettivo del 27 novembre 1992, lamentando che il metodo di computo dell'indennità in questione dallo stesso previsto non dava rilievo al merito dell'agente riguardo allo sviluppo degli affari; la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata trascrizione del testo dell'accordo, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)