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Sez. 5, Sentenza n. 9877 del 18/02/2014 Ud. (dep. 28/02/2014) Rv. 260479 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Termine dell'udienza di comparizione - Natura perentoria - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260479-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, non può essere dichiarata l'estinzione del reato, salvo che il giudice non abbia disposto la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)