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Sez. 5, Sentenza n. 14025 del 04/12/2012 Ud. (dep. 25/03/2013) Rv. 255634 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Termine dell'udienza di comparizione - Natura perentoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255634-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

Dinanzi al giudice di pace il termine previsto per procedere alla riparazione del danno, dalla legge fissato per l'udienza di comparizione, ha natura perentoria, superabile soltanto dal provvedimento con cui il giudice disponga la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)