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Sez. 5, Sentenza n. 43174 del 04/10/2012 Ud. (dep. 08/11/2012) Rv. 253750 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Termine dell'udienza di comparizione - Natura perentoria - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253750-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine, rappresentato dalla udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'imputato dall'accesso al trattamento di favore qualora egli non rispetti le decadenze normativamente fissate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)