Sez. 2, Sentenza n. 126 del 04/01/1995 (Rv. 489549 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri - Ordinanza del presidente del Tribunale - Carattere decisorio - Impugnabilità in Cassazione ex art. III della Cost. - Violazione di legge - COnfigurabilità - Vizio di motivazione su questioni di fatto - configurabilità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
L'ordinanza con cui il presidente del Tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri, a norma dell'art. 814 secondo comma cod. proc. civ., avendo carattere decisorio, in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori) e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo né revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa, è impugnabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 costit., per "violazione di legge" e per motivi, quindi, attinenti alla osservanza della legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso o alla legge regolatrice del processo, alla quale la inosservanza del dovere di motivazione su questioni d fatto è riconducibile solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, perché sviluppata con argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" o fra loro logicamente inconciliabili, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione in rapporto alle risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)