Sez. 5, Sentenza n. 14995 del 20/11/2000 (Rv. 541921 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Sostituzione a titolo di acconto - Solidarietà tra sostituto e sostituito - Configurabilità - Esclusione - Presupposti per la sussistenza di litisconsorzio necessario - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
In materia di accertamenti tributari, deve escludersi la solidarietà, nel caso di sostituzione a titolo di acconto, tra sostituto e sostituito, ognuno dei quali è titolare di un autonomo obbligo, con la conseguenza che mancano i presupposti per configurare una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Riferimenti normativi: DPR 27/09/1973 num. 600 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)