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Sez. 5, Sentenza n. 8337 del 10/04/2006 (Rv. 588620 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Avviso di accertamento per omesso versamento di ritenuta d'acconto - Impugnazione da parte del lavoratore - Integrazione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Fondamento - Rapporti tra "sostituto" e "sostituito" - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588620-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del lavoratore dell'avviso di accertamento relativo all'imposta sul reddito, emesso nei suoi confronti in dipendenza del mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, non comporta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, indipendentemente dalla possibilità di ravvisare, nel rapporto tra sostituto d'imposta e sostituito, obblighi tributari diversi ed autonomi ovvero un'obbligazione solidale passiva nei confronti del fisco, non è configurabile tra i due soggetti un litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)