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Sez. 5, Sentenza n. 5020 del 02/04/2003 (Rv. 561701 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Rapporti tra "sostituto" e "sostituito" - Obbligazione originaria solidale del "sostituito" - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561701-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

Il fatto che l'art. 64, comma primo, del d.P.R. n. 600 del 1973 definisca il "sostituto" d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che anche il "sostituito" debba ritenersi già originariamente (e non già solo in relazione alla fase della riscossione) obbligato solidale d'imposta e quindi egli stesso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. In coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva tale rapporto di solidarietà non dà luogo peraltro, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, per il che ciascuno dei due può agire ovvero essere convenuto in giudizio, senza che si configuri un litisconsorzio necessario tra di essi. Ne consegue che, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)