Sez. 3, Sentenza n. 5154 del 12/06/1987 (Rv. 453766 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - OBBLIGO RELATIVO - INSUSSISTENZA - SOSTITUZIONE CON LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - CONSEGUENZE - CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ART. 41 DELLA LEGGE CITATA - APPLICABILITÀ- LIMITE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - OBBLIGO RELATIVO - INSUSSISTENZA - SOSTITUZIONE CON LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 253 DEL 1950 - CONSEGUENZE - CONTRATTI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ART. 41 DELLA LEGGE CITATA - APPLICABILITÀ- LIMITE.*
Con riguardo alle riparazioni dell'immobile locato, ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 continua ad applicarsi, fino alla definitiva cessazione del regime vincolistico, la relativa disciplina, prevista dall'art. 41 della legge n. 253 del 1950, per cui il locatore non è tenuto ad eseguire le riparazioni di cui agli artt. 1575, 1576 e 1577 cod. civ., essendo concessa al conduttore soltanto la facoltà di provvedere direttamente a tali riparazioni, previa autorizzazione del pretore, dopo che il locatore, interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto, espressamente o tacitamente, in senso negativo, e salvo il diritto del medesimo conduttore di rivalersi, mediante trattenuta sui canoni, delle spese anticipate a tale fine. (V 3874/83, mass n 428801; (V 2750/83, mass n 427664; (V 4775/82, mass n 422752; (V 5722/81, mass n 416416).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 60 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)