Sez. 3, Sentenza n. 2750 del 21/04/1983 (Rv. 427664 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - OBBLIGO RELATIVO - INSUSSISTENZA - SOSTITUZIONE CON LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 253/1950 - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - OBBLIGO RELATIVO - INSUSSISTENZA - SOSTITUZIONE CON LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 253/1950 - CONSEGUENZE.*
Nel vigore del regime vincolistico delle locazioni urbane, il locatore non è tenuto ad effettuare le riparazioni di cui agli artt. 1575, 1576 e 1577 cod. civ., essendo stata sostituita alla relativa disciplina generale del codice civile quella speciale prevista dall'art. 41 della legge 23 maggio 1950 n. 253, alla stregua della quale è concessa al conduttore soltanto la facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, previa autorizzazione del pretore, dopo che il locatore, interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto, espressamente o tacitamente in senso negativo. In difetto di siffatto rimedio il conduttore può chiedere solamente la risoluzione del contratto, senza poter vantare alcun diritto al risarcimento, per i danni che possano essergli derivati dalla mancata esecuzione delle riparazioni, non essendo configurabile la violazione di alcun Obbligo da parte del locatore. (Conf 2856/80, mass n 406605; (Conf 3766/79, mass n 400211; (Conf 4064/68, mass n 337699).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)