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Sez. L, Sentenza n. 4187 del 23/03/2002 (Rv. 553219 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Procedimento di contestazione - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte - Contestuale richiesta di audizione orale - Convocazione da parte del datore di lavoro - Obbligatorietà - Condizioni - Accertamento del giudice di merito in ordine alla eventuale violazione del diritto di difesa - Censurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553219-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nell'ambito del procedimento di contestazione disciplinare, regolamentato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, ove il lavoratore abbia presentato nel prescritto termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito le proprie giustificazioni scritte ed abbia contestualmente richiesto di essere sentito anche oralmente, il datore di lavoro è obbligato a dar seguito a tale richiesta solo allorquando la stessa risponda ad effettive esigenze di difesa non altrimenti tutelabili e non quando, invece, la richiesta appaia dettata da fini meramente dilatori o sia stata avanzata in modo equivoco, generico o immotivato ovvero emerga, anche in base alla condotta tenuta dal lavoratore, che la sua difesa si è già esercitata esaustivamente attraverso giustificazioni scritte non suscettibili, per la loro compiutezza, di essere completate o solo convalidate da nuove e significative circostanze, spettando comunque al giudice di merito - la cui valutazione al riguardo è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione - stabilire in concreto, attraverso un compiuto esame dei fatti di causa e dei comportamenti delle parti nonché in ragione dei principi di correttezza e buona fede, se nella singola fattispecie si sia o meno verificata una concreta violazione del diritto di difesa dell'incolpato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)