Sez. L, Sentenza n. 7020 del 20/12/1982 (Rv. 424682 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE - DEFINITIVITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - POTERE DI REVISIONE - PRECLUSIONE - REVOCA - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE - DEFINITIVITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - POTERE DI REVISIONE - PRECLUSIONE - REVOCA - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Il provvedimento di concessione della pensione d'Invalidità, sebbene venga in essere con carattere di precarietà, diviene, col compimento di un anno dalla data della sua comunicazione allo interessato, definitivo (qualora il comitato esecutivo non abbia esercitato nel frattempo la facoltà di rettifica, revoca o sospensione per migliore istruttoria) e tale definitività, mentre non esclude la possibilità dell'annullamento per vizi che inficiano l'atto sin dall'origine, preclude invece l'Esercizio del potere di revisione sotto il profilo della diversa valutazione dei fatti o dell'erronea interpretazione di norme, restando possibile la revoca della pensione concessa con provvedimento definitivo nella diversa fattispecie corrispondente al miglioramento delle condizioni di salute del pensionato, che determini la sopravvenuta cessazione della riduzione della capacità di guadagno al di sotto dei limiti di legge, imponendo così una valutazione limitata allo ambito dell'evento nuovo e non un diverso apprezzamento di fatti già posti a base del provvedimento. (V 3334/82, mass n 421305; (V 2178/80, mass n 405844; (V 2945/77, mass n 386492).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)