Sez. L, Sentenza n. 2945 del 05/07/1977 (Rv. 386492 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - VIZI DI LEGITTIMITA DELL'ATTO DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE - POTERI DI ANNULLAMENTO DELL'INPS - SUSSISTENZA - RIFERIMENTO AD ATTI DEFINITI - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - VIZI DI LEGITTIMITA DELL'ATTO DI CONCESSIONE DELLA PENSIONE - POTERI DI ANNULLAMENTO DELL'INPS - SUSSISTENZA - RIFERIMENTO AD ATTI DEFINITI - ESTENSIONE - FATTISPECIE.*
Il potere dell'INPS di annullare i propri Atti per vizi di legittimita puo riferirsi anche ad Atti di assegnazione della pensione di invalidita divenuti definitivi per il decorso di un anno dall'avviso della concessione e non e limitato alla sola ipotesi di errori di liquidazione non provocati da dolo dell'assicurato, ma si estende ad ogni ipotesi di disconoscimento del diritto per insussistenza dei presupposti giuridici e di fatto richiesti per la concessione della pensione. (nella specie era stato accertato che, a causa di un errore di diagnosi, la pensione di invalidita era stata concessa per una malattia inesistente). (V 1315/70, mass n 347029; (V 1349/67, mass n 327941).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)