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Sez. 3, Sentenza n. 4120 del 13/07/1982 (Rv. 422094 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVE DELL'IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - CESSAZIONE DELL'INTERRUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422094-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - SENTENZA DICHIARATIVE DELL'IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - CESSAZIONE DELL'INTERRUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio fissato dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., secondo il quale, quando l'interruzione della prescrizione derivi da atto di citazione idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, l'interruzione medesima si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo procedimento trova deroga nella sola ipotesi di Estinzione del processo, ai sensi del terzo comma della stessa norma, e, pertanto, resta applicabile anche nel caso in cui detta sentenza dichiari l'improponibilità della domanda, come quando, in tema di Azione risarcitoria per i danni derivanti da incidente stradale, non si sia provveduto alla preventiva richiesta all'assicuratore e non sia decorso il termine di sessanta giorni da tale richiesta (art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990). (Conf 6227/81, mass n 417023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)