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Sez. 3, Sentenza n. 5085 del 11/06/1987 (Rv. 453684 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO - SENTENZE SU QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO O PRELIMINARI DI MERITO - EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453684-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - EFFETTI DEL GIUDICATO - SENTENZE SU QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO O PRELIMINARI DI MERITO - EFFETTO INTERRUTTIVO PERMANENTE - SUSSISTENZA.*

Il principio fissato dall'art. 2945, secondo comma, cod.civ., secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione di una domanda giudiziale perdura fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza conclusiva del giudizio, subisce deroga solo nel caso - previsto dal successivo terzo comma - che il processo si estingua, e, pertanto, trova applicazione non solo con riferimento alle sentenze che decidono il merito ma anche a quelle che, decidendo questioni pregiudiziali di rito (tra cui il difetto di presupposti processuali) o preliminari di merito, concludono egualmente il processo e sono pur esse suscettibili di passare in giudicato in senso formale. Ne consegue che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli rimane interrotta fino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara improponibile la domanda risarcitoria, in ragione della omessa preventiva richiesta all'assicuratore ex art. 22 della legge n. 990 del 1969. (Conf 5353/85, mass n 442591; (Conf 7023/83, mass n 431657; (Conf 4120/82, mass n 422094; (Conf 6227/81, mass n 417023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)