Sez. 3, Sentenza n. 6227 del 21/11/1981 (Rv. 417023 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESTENSIONE TEMPORALE - TERMINE FINALE - PRONUNCIA DI SENTENZA DEFINITORIA DEL GIUDIZIO E SUSCETTIBILE DI PASSARE IN GIUDICATO - PRONUNCIA MERAMENTE PROCESSUALE - INCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PRONUNCIA DI IMPROCEDIBILITÀ PER MANCATO RISPETTO DELLE FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESTENSIONE TEMPORALE - TERMINE FINALE - PRONUNCIA DI SENTENZA DEFINITORIA DEL GIUDIZIO E SUSCETTIBILE DI PASSARE IN GIUDICATO - PRONUNCIA MERAMENTE PROCESSUALE - INCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI PRONUNCIA DI IMPROCEDIBILITÀ PER MANCATO RISPETTO DELLE FORMALITÀ PREVISTE DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969.*
L'effetto interruttivo della prescrizione che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., nel caso di domanda giudiziale si protrae per tutta la durata del processo, fino alla sentenza che lo definisce, si verifica in tutte le situazioni in cui sia pronunciata una sentenza che definisca il giudizio e sia suscettibile di passare in giudicato; categoria che comprende anche i provvedimenti di natura decisoria aventi ad oggetto pronunzie meramente processuali (nella specie, declaratoria di improcedibilità della domanda di risarcimento del danno, prodotto dalla circolazione di veicoli, perché proposta prima dell'adempimento delle formalità di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990) le quali, pur facendo venir meno il dovere del giudice di decidere nel merito, sono suscettibili di passaggio in cosa giudicata non sostanziale, precludendo l'esame della medesima questione da parte di qualsiasi altro giudice. (V 1736/75, mass n 375373).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)