Sez. 6, Sentenza n. 8439 del 16/02/2018 Cc. (dep. 21/02/2018) Rv. 272379 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo esecutivo - Deduzione della causa di rifiuto della consegna di cui all'art.18, lett. r), l. n. 69 del 2005 - Equiparazione al consenso al riconoscimento della sentenza penale straniera - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo e di riconoscimento di sentenza penale emessa in uno degli Stati membri dell'Unione europea, la manifestazione del consenso dell'interessato all'esecuzione della sentenza straniera, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d), del citato d.lgs., è implicita nella deduzione della causa di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma 1, lett. r), l. 22 aprile 2005, n. 69. In tal caso, la corte di appello deve, comunque, verificare che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del citato d.lgs. e che non sussistano le condizioni ostative al riconoscimento di cui al successivo art. 13 (In motivazione la Corte ha precisato che in mancanza del consenso al riconoscimento della sentenza straniera, la corte di appello deve verificare che sussistano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 161 del 2010, qualora si tratti di un cittadino italiano, ovvero che vi sia l'autorizzazione del Ministro di giustizia con decreto ex art. 12, comma 2, del citato d.lgs., qualora si tratti di un cittadino straniero) (Conf. n. 8440 del 2018 e n. 8442 del 2018, n.m.).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 10, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 12, Decreto Legisl. 07/09/2010 num. 161 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)