Sez. 1, Sentenza n. 4457 del 17/01/2017 Cc. (dep. 30/01/2017) Rv. 269189 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Principio di specialità - Giudizio di esecuzione - Operatività - Ambito - Revoca della sospensione condizionale - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali il mandato è stato emesso, purché essa non sia privata della libertà personale, dovendo in questo caso richiedersi l'assenso dello Stato estero; ne consegue che in sede di esecuzione è consentito al giudice disporre la revoca della sospensione condizionale della pena in relazione a condanne per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali la consegna è stata concessa, ma non è, invece, legittimo il susseguente ordine di carcerazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 32, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 27 com. 3 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)