diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5866 del 01/02/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164942 - 01

ACQUE - INQUINAMENTO - LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRESA AGRICOLA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164942-01

ACQUE - INQUINAMENTO - LEGGE 10 MAGGIO 1976 N. 319 - ALLEVAMENTO DI BESTIAME - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRESA AGRICOLA - CONDIZIONI.*

Un'impresa di allevamento in tanto può essere considerata insediamento civile in quanto da un lato sia rispettato il parametro terreno - peso vivo (Q.Li quaranta per ettaro) e dall'altro l'allevamento del bestiame e la coltivazione del fondo siano in connessione fra di loro. Quindi, in ogni caso, è sempre indispensabile che, oltre al rispetto del parametro indicato, la attività di allevamento e quella di coltivazione si integrino e completino a vicenda. Pertanto, a tal fine, i prodotti del terreno devono essere destinati alla alimentazione del bestiame e i liquami devono essere utilizzati per la coltivazione del terreno. (nella specie è stato ritenuto insediamento produttivo un allevamento di bestiame che, pur rispettando il parametro terreno - peso vivo, non disponeva di depositi idonei alla conservazione ed alla maturazione dei liquami e, soprattutto, non praticava la fertirrigazione, ma consentiva che i liquami raggiungessero ed inquinassero pubblici corsi d'acqua). (Conf mass n 156425).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., DM 08/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)