Sez. 3, Sentenza n. 10794 del 17/02/1988 Ud. (dep. 04/11/1988) Rv. 179635 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - CARATTERE INDUSTRIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DEL BESTIAME - CARATTERE INDUSTRIALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA.*
L'attività di allevamento del bestiame ha carattere industriale (insediamento produttivo) tutte le volte in cui si perde il collegamento funzionale con la coltivazione del terreno per uno o più elementi costituiti dalle dimensioni, dal numero di capi, dalla Rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche, ecc.. Conseguentemente, lo spazio disponibile in rapporto al peso vivo di bestiame costituisce soltanto uno dei criteri da prendere in considerazione per definire l'impresa agricola di allevamento ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, sicché la delibera 8 maggio 1980 del comitato interministeriale non può impedire il libero apprezzamento del giudice sulla base di ulteriori elementi nei casi particolari. (V mass n 090624; (V mass n 172021; (V mass n 156425; (Conf mass n 154549; (Conf mass n 153343).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 544 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 CORTE COST., Legge 24/12/1979 num. 650 CORTE COST., DM 08/05/1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)