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Sez. 1, Sentenza n. 11723 del 06/06/2005 (Rv. 582192 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Proposizione dell'opposizione a mezzo del servizio postale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582192-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 può essere proposta anche utilizzando il servizio postale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui non consente l'utilizzo di tale modalità.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)