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Sez. 5, Sentenza n. 14212 del 28/07/2004 (Rv. 575016 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso - Presentazione ad organo incompetente - Conseguenze - Formazione di provvedimento negativo impugnabile, anche nella forma del silenzio-rifiuto - Esclusione - Effetto impeditivo della decadenza del contribuente dal diritto al rimborso - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575016-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la presentazione di un'istanza di rimborso ad un organo incompetente - anche soltanto territorialmente - a provvedere su di essa, secondo la disciplina dettata dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, osta alla formazione di un provvedimento negativo sull'istanza stessa, anche nella forma del silenzio-rifiuto, con conseguente improponibilità della richiesta di un sindacato giurisdizionale sul rapporto dedotto in giudizio. D'altra parte, alla luce del principio della collaborazione e della buona fede, che, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve improntare i rapporti tra contribuente e fisco, ed anche in applicazione della regola generale della tempestività delle istanze rivolte ad organi diversi da quelli competenti, ma appartenenti alla medesima amministrazione, sancita dall'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 249, deve ritenersi che la presentazione dell'istanza anzidetta ad organo incompetente sia comunque idonea ad impedire la decadenza del contribuente dall'esercizio del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 249 art. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)