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Sez. L, Sentenza n. 2856 del 17/05/1979 (Rv. 399177 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DECLARATORIA DI NULLITA DEL LICENZIAMENTO PER CONTRASTO CON L'ART 4 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - MORA CREDENDI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - LIBERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399177-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DECLARATORIA DI NULLITA DEL LICENZIAMENTO PER CONTRASTO CON L'ART 4 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - MORA CREDENDI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - LIBERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DALL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel rapporto di lavoro subordinato, rimasto quiescente, ma sempre valido ed efficace a seguito della dichiarazione di nullita del licenziamento del lavoratore per contrasto con l'art 4 della legge n 604 del 1966, le obbligazioni delle parti sono regolate secondo il principio della mora credendi, da interpretarsi nel senso che, qualora il lavoratore sia pronto ad effettuare la sua prestazione, ma l'adempimento sia impedito per deficienza o inidoneita della situazione obbiettiva nella quale detta prestazione deve essere effettuata senza che nulla possa imputarsi al lavoratore, il datore di lavoro e liberato dall'Obbligo di corrispondere la retribuzione solo se detta deficienza o inidoneita sia collegabile a cause assolutamente estranee e indipendenti dalla sua volonta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)