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Sez. 3, Sentenza n. 2616 del 14/04/1983 (Rv. 427498 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PLURALITÀ DI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLA DI RISCATTO - POTERE DI CIASCUNO DI ESSI - ACQUISTO DI TUTTO IL FONDO INSIEME CON GLI ALTRI AVENTI DIRITTO - CONSEGUENZE - PERDITA DEL PREDETTO DIRITTO DA PARTE DI UNO DEI CONTITOLARI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONTITOLARI.*
Stato
decisa il 1983-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427498-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PLURALITÀ DI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLA DI RISCATTO - POTERE DI CIASCUNO DI ESSI - ACQUISTO DI TUTTO IL FONDO INSIEME CON GLI ALTRI AVENTI DIRITTO - CONSEGUENZE - PERDITA DEL PREDETTO DIRITTO DA PARTE DI UNO DEI CONTITOLARI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONTITOLARI.*

Il diritto di prelazione e quello di riscatto hanno ad oggetto il fondo rustico nella sua interezza, per cui ai contitolari di quei diritti non spetta un potere finalizzato all'acquisto di una quota, ancorché indivisa, del fondo, bensì la contitolarità del potere, ai fini dell'acquisto di tutto il fondo, insieme agli altri aventi diritto, sorgendo soltanto dopo la realizzazione dell'acquisto una comproprietà pro indiviso fra gli acquirenti, con tutte le relative facoltà, compresa quella di procedere fra loro alla divisione dello immobile. Ne consegue che la perdita del relativo diritto che subisca uno dei titolari, per rinuncia, per sopravvenuta carenza di requisiti legali od anche per la formazione del giudicato sull'accertamento negativo circa la fondatezza del diritto (ipotesi queste ultime alle quali, stante l'unicità della ratio, si applica la disciplina 1965 n. 50 stabilisce espressamente per la rinuncia), non si riflette in maniera pregiudizievole nei riguardi degli altri contitolari ma, stante l'indivisibilità del diritto e dell'Azione ad esso coordinata, opera nel senso opposto, con la concentrazione di quei poteri, giuridicamente integri, in un più limitato numero di soggetti, che pertanto possono esercitare la prelazione ed il riscatto su tutto il fondo. (Conf 4242/82, mass n 422218; (Conf 1998/81, mass n 412706).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)