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Sez. 3, Sentenza n. 3120 del 22/04/1988 (Rv. 458617 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PLURALITÀ DI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO RISPETTO AD UNICO FONDO - ESERCIZIO CONGIUNTO DEL PREDETTO DIRITTO DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO - NECESSITÀ - RINUNCIA DA PARTE DI TALUNO DEI CONTITOLARI - CONSEGUENTE ACCRESCIMENTO E FAVORE DEGLI ALTRI - PLURALITÀ DI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO RISPETTO A PIÙ FONDI, IN FORZA DI UNA PLURALITÀ DI DISTINTE CONVENZIONI - ESERCIZIO CONGIUNTO DEL PREDETTO DIRITTO DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO - FACOLTATIVITÀ - VENIR MENO DEL DIRITTO DI TALUNO DEI TITOLARI - OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DELL'ACCRESCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458617-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PLURALITÀ DI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO RISPETTO AD UNICO FONDO - ESERCIZIO CONGIUNTO DEL PREDETTO DIRITTO DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO - NECESSITÀ - RINUNCIA DA PARTE DI TALUNO DEI CONTITOLARI - CONSEGUENTE ACCRESCIMENTO E FAVORE DEGLI ALTRI - PLURALITÀ DI TITOLARI DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO RISPETTO A PIÙ FONDI, IN FORZA DI UNA PLURALITÀ DI DISTINTE CONVENZIONI - ESERCIZIO CONGIUNTO DEL PREDETTO DIRITTO DA PARTE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO - FACOLTATIVITÀ - VENIR MENO DEL DIRITTO DI TALUNO DEI TITOLARI - OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO DELL'ACCRESCIMENTO - ESCLUSIONE.*

In tema di prelazione agraria, a differenza dell'art. 8, nono comma, della legge n. 590 del 1965 - che nell'ipotesi di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari in forza di un unico contratto o con contratti collegati ed interdipendenti stabilisce che la prelazione debba essere esercitata da tutti congiuntamente, con diritto di accrescimento in caso di rinuncia di taluni e sempreché sussista una sufficiente capacità lavorativa - la disposizione dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 817 del 1971, prevedendo che nel caso di vendita di più fondi - cioè di appezzamenti di terreno, ognuno dei quali integra una distinta ed autonoma entità, oggetto di una distinta convenzione - ogni affittuario possa esercitare il diritto di prelazione o singolarmente rispetto al fondo da lui coltivato o congiuntamente con gli altri per l'intero complesso dei fondi, non comporta in quest'ultima ipotesi una contitolarità necessaria ed originaria del diritto di prelazione a favore dei vari affittuari con la conseguenza che, in Mancanza di un'espressa previsione normativa e data la diversità di situazione, non trova applicazione il principio dell'accrescimento di cui al citato art. 8 della legge n. 590 del 1965, qualora il diritto di prelazione di taluno non sussista o venga comunque meno. (V 2616/83, mass n 427498; (V 105/82, mass n 417789; (V 4242/82, mass n 422218; (V 1998/81, mass n 412706; (V 143/78, mass n 38941).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)