Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 10/03/2005 (Rv. 580309 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | In genere.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada, la disposizione contenuta nella seconda parte del comma terzo dell'art. 201 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) statuisce che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza od al domicilio del soggetto, quali risultanti dalla carta di circolazione, dall'archivio della M.T.C.T.o dal P.R.A. o dalla patente di guida, così escludendo l'ipotesi, prevista dall'art. 143 cod.proc.civ., che residenza, domicilio o dimora del destinatario possano rimanere sconosciuti. Conseguentemente, nel caso di irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione, la notificazione deve avvenire secondo le norme del codice di rito, come palesato dalla prima parte del medesimo comma terzo, e, quindi, con l'adempimento delle formalità di cui all'art. 140 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Strada art. 201 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)