Sez. 1, Sentenza n. 3189 del 17/03/1993 (Rv. 481454 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva | Curatore del fallimento - Sentenza - Impugnazione - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Capacità processuale - Difetto - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - Attiva
Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia impugnato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla successiva intervenuta autorizzazione, salvo che il giudice di appello abbia già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 n. 6, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)