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Sez. 1, Sentenza n. 52992 del 09/09/2016 Cc. (dep. 14/12/2016) Rv. 268655 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Interpretazione della Corte EDU - Spazio individuale intramurario compreso tra 3 e 4 mq. - Rispetto dello spazio minimo intramurario - Valutazione di ulteriori aspetti del trattamento detentivo - Necessità.
Stato
decisa il 2016-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268655-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, qualora lo spazio individuale minimo intramurario assicurato al detenuto, una volta scomputati gli arredi fissi, sia compreso tra i tre ed i quattro metri quadrati, vanno presi in considerazione gli ulteriori aspetti che determinano la complessiva offerta del trattamento detentivo, come la mancanza di aria o di luce, i difetti della condizione igienica, la carenza di assistenza sanitaria o l'assenza di offerte ricreative o culturali.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)