Sez. L, Sentenza n. 5925 del 24/03/2004 (Rv. 571513 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Oggetto del giudicato - "Petitum" e "causa petendi" - Limiti - Fatti verificatisi dopo la formazione del giudicato - Interpretazione - Assimilabilità all'interpretazione della norma - Conseguenze - Errore di interpretazione del giudicato denunciabile in cassazione come violazione di legge - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato; l'interpretazione di esso è assimilabile all'interpretazione delle norme giuridiche, cosicché essa può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio e l'erronea interpretazione da parte del giudice di merito può essere denunciata sotto il profilo della violazione di norme di diritto. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito, con la quale era stata rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale, in quanto identica questione era già stata oggetto di decisione passata in giudicato, con la quale si era accertato che il ricorrente era effettivamente portatore di una malattia professionale, comportante una inabilità permanente nella misura dell'11 per cento, e si era rigettata la domanda sull'assunto - erroneo, ma coperto dal giudicato - che la malattia professionale dovesse raggiungere la soglia minima del venti per cento al fine dell'indennizzabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)