Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 5048 del 05/03/2007 (Rv. 595243 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS" | Qualificazione come interpretativa della norma sopravvenuta in relazione a precedente precetto legislativo - Vincolatività per il giudice ai fini della sua verifica di legittimità costituzionale - Esclusione - Possibilità per il giudice di verificare la diversa natura del nuovo intervento normativo in relazione alla valutazione degli effetti conseguenti sui diritti tutelati avuto riguardo al diritto vivente - Sussistenza - Conseguenza - Qualificazione dello "jus superveniens" come intervento normativo di tipo innovativo con efficacia retroattiva - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla norma prevista nell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, riguardante la disposizione contenuta nell'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968 in tema di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - "IUS SUPERVENIENS"
La giurisdizione comune può verificare se, anche a prescindere dall'esplicita autoqualificazione, un precetto legislativo si riveli come effettivamente idoneo ad assolvere una funzione interpretativa, e cioè come disposizione che non ha significato autonomo ma lo acquista solo nel collegamento e nell'integrazione con precedenti disposizioni di cui chiarisce il senso e la portata, ovvero se difetti in realtà, nel meccanismo legislativo, quella necessaria saldatura fra precetti normativi, l'uno attributivo di significato, l'altro oggetto di quell'attribuzione, essendo finalizzato, dunque, il rilevamento del giudice, in questa seconda ipotesi, non già alla denuncia, di per sé, di un abuso di interpretazione, bensì all'accertamento circa la reale natura dell'intervento del legislatore e gli effetti che ne conseguono in relazione ai diritti tutelati. Pertanto, avuto riguardo all'assenza di contrasto di giurisprudenza in ordine al regime dei contributi trasferiti in forza della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (e dei successivi Accordi aggiuntivi) e, perciò, all'uniformità applicativa riconducibile al diritto vivente conseguente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, la norma sopravvenuta di cui all'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007), che ha introdotto una diversa "regula juris" con riferimento alla predetta disciplina, deve qualificarsi come innovativa, con efficacia retroattiva, e non già di interpretazione autentica, avendo introdotto un nuovo criterio contabile nient'affatto ricavabile dalla disposizione interpretata, sicché si prospetta legittima, dal punto di vista costituzionale, una verifica della ragionevolezza della sua applicabilità retroattiva.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/10/1963 num. 1781, Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 35 com. 4, Costituzione art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)