Sez. L, Sentenza n. 7622 del 27/12/1983 (Rv. 432231 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE A LAVORATORI LICENZIATI PER RIDIMENSIONAMENTO DELL'IMPRESA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE - SOMME CORRISPOSTE A LAVORATORI LICENZIATI PER RIDIMENSIONAMENTO DELL'IMPRESA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Le somme corrisposte a lavoratori licenziati in occasione di un ridimensionamento dell'impresa, ancorché non remuneranti singole prestazioni di lavoro, ove costituiscano esecuzione di specifici accordi diretti a conseguire la finalità del nuovo assetto aziendale, sono soggette a contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, non potendo essere annoverate fra quelle concesse una tantum a titolo di liberalità. (V 1976/81, mass n 412674; (V 187/80, mass n 405487; (V 5980/78, mass n 395811; (V 5243/77, mass n 388887).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)