Sez. L, Sentenza n. 1876 del 20/03/1980 (Rv. 405487 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMMA CORRISPOSTA UNA TANTUM PER OTTENERE L'INTERRUZIONE DI UNO SCIOPERO ED A TACITAZIONE DELLE CONNESSE RIVENDICAZIONI ECONOMICHE - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMMA CORRISPOSTA UNA TANTUM PER OTTENERE L'INTERRUZIONE DI UNO SCIOPERO ED A TACITAZIONE DELLE CONNESSE RIVENDICAZIONI ECONOMICHE - INCLUSIONE.*
La corresponsione da parte del datore di lavoro di una determinata somma, una tantum, per ottenere l'interruzione di uno sciopero ed a tacitazione delle rivendicazioni di natura economica da parte dei lavoratori, costituisce retribuzione imponibile, ai sensi e per gli effetti dell'art 29 DPR 30 giugno 1965 n 1124, cosi come modificato dall'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153, per la presunzione di onerosita che assiste il rapporto di lavoro subordinato. (V 4939/78, mass n 394664; (V 3395/78, mass n 392839; (V 5243/77, mass n 388887; (V 3215/75, mass n 377330).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)