Sez. 1, Sentenza n. 20275 del 06/05/2010 Cc. (dep. 27/05/2010) Rv. 247212 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Ordine di esecuzione - Traduzione per lo straniero alloglotta - Necessità - Omissione - Conseguenze.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
L'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)