Sez. 3, Sentenza n. 5705 del 26/09/1983 (Rv. 430605 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCURATORE - EFFETTI - COMPIMENTO DI ATTI ULTERIORI - PRECLUSIONE - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA CONTROPARTE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCURATORE - EFFETTI - COMPIMENTO DI ATTI ULTERIORI - PRECLUSIONE - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA CONTROPARTE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
L'interruzione del processo, per morte, radiazione o sospensione del procuratore, si verifica in modo automatico senza necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo e preclude il compimento di ogni atto ulteriore, sotto pena di improduttività dei relativi effetti, non solo nell'interesse della parte rimasta priva di difensore, ma anche nell'interesse dell'altra (che, in considerazione di detto evento, può legittimamente presumere che il procedimento si arresti) oltre che per più generali finalità di conservazione della ritualità del rapporto processuale, con la conseguenza che la violazione della preclusione suddetta può essere eccepita anche da tale altra parte e rilevata di ufficio dal giudice. (V 1851/81, mass n 412542; (V 1360/80, mass n 404887; (V 4891/77, mass n 388490).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)