Sez. 1, Sentenza n. 4382 del 25/10/1989 (Rv. 463962 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - EFFETTI - DECLARATORIA O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - EFFETTI - DECLARATORIA O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel vigente sistema processuale (artt. 301 e 304 cod. proc. civ.), la morte (o la radiazione o la sospensione) dell'unico procuratore a mezzo del quale alcuna delle parti è costituita nel giudizio di merito determina l'immediata ed automatica interruzione del procedimento e la conseguente nullità degli Atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo, indipendentemente dall'effettiva conoscenza che ne abbiano avuta l'altra o le altre parti ed il giudice e, quindi, senza la necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, ex art. 300, comma primo, cod. proc. civ.. (Conf 2449/89, mass n 462825; (Conf 7373/86, mass n 449424; (Conf 5705/83, mass n 430605).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)