Sez. 1, Sentenza n. 1851 del 01/04/1981 (Rv. 412542 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - MORTE DEL PROCURATORE DI UNA PARTE INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE AL RITIRO DEL FASCICOLO PER LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO MA PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA SUA RESTITUZIONE - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA ANZICHE DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CONSEGUENTE NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - PRODUZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - MORTE DEL PROCURATORE DI UNA PARTE INTERVENUTA SUCCESSIVAMENTE AL RITIRO DEL FASCICOLO PER LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO MA PRIMA DELLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA SUA RESTITUZIONE - DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITA ANZICHE DI INTERRUZIONE DEL PROCESSO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - CONSEGUENTE NULLITA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - PRODUZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - INDIVIDUAZIONE.*
Le nullita della sentenza prese in considerazione dall'art 372 cod proc civ al fine di consentire la produzione di nuovi documenti in Cassazione non sono soltanto quelle derivanti dalla Mancanza dei requisiti formali della sentenza medesima, ma anche quelle che dal procedimento si ripercuotono sulla sentenza medesima ogni qualvolta la loro rilevabilita sia possibile per la prima volta soltanto nel giudizio di Cassazione. Pertanto, qualora la morte del procuratore della parte costituita sia intervenuta successivamente al ritiro del fascicolo di parte per la intervenuta rimessione della causa al collegio, ma prima della scadenza dei termini per la sua restituzione e il giudice d'appello, anziche dichiarare la interruzione del processo, abbia dichiarato l'improcedibilita dell'appello per la mancata restituzione dei fascicolo, la parte colpita dall'evento interruttivo è legittimata a far valere, con il ricorso per Cassazione, la nullita che inficia la sentenza come conseguenza di un vizio del procedimento che non avrebbe potuto far valere davanti al giudice di appello, producendo gli elementi probatori dell'evento interruttivo. In siffatta ipotesi, la Corte di Cassazione, accertato tale evento, deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione, nella stessa fase processuale in cui la causa era pervenuta in quel momento e cioe dinanzi al collegio, essendosi l'interruzione verificata dopo la rimessione della causa al collegio. (V 1360/80, mass n 404887 sulla prima parte; (V 2557/79, mass n 398889 sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)