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Sez. 1, Sentenza n. 1360 del 27/02/1980 (Rv. 404887 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCURATORE DALL'ALBO - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DELL'AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - NULLITA DEGLI ATTI PROCESSUALI E DELLA SENTENZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404887-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCURATORE DALL'ALBO - MANCATO RILIEVO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO DELL'AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - NULLITA DEGLI ATTI PROCESSUALI E DELLA SENTENZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Il mancato rilievo, da parte del giudice d'appello, dell'automatica interruzione del processo, a norma dell'art 301 cod proc civ, per il caso di morte, radiazione o sospensione del procuratore della parte costituita, implica la nullita degli Atti processuali successivamente compiuti, nonche, di riflesso, la nullita della sentenza, la quale puo essere dedotta e provata per la prima volta in Sede di legittimita, a norma dell'art 372 cod proc civ, con la produzione dei documenti relativi a detto evento. (V 4891/77, mass n 388490).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)