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Sez. U, Sentenza n. 3011 del 07/07/1977 (Rv. 386571 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - DOMANDA - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386571-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA - BUONUSCITA - DOMANDA - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda proposta contro l'ENPAS dal dipendente statale collocato a riposo al fine di ottenere il pagamento dell'indennita di buonuscita, di cui al DPR 29 dicembre 1973, n 1032, e di eventuali altre prestazioni patrimoniali accessorie, in quanto si tratta di un diritto soggettivo, riguardo al quale non ricorre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, giacche il rapporto di impiego ne costituisce soltanto il presupposto, e le relative controversie sono proponibili esclusivamente nei confronti dell'ENPAS e non gia nei confronti (o anche nei confronti) della amministrazione a cui apparteneva il dipendente statale. (Conf 3595/76, mass n 382344).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)