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Sez. U, Sentenza n. 3022 del 25/05/1979 (Rv. 399367 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTO CON UN DIPENDENTE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DEL DIPENDENTE DIRETTA ALLA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA E DELLA PENSIONE INTEGRATIVA A CARICO DEL FONDO PER IL PERSONALE GESTITO DALL'ISTITUTO MEDESIMO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399367-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INAM - RAPPORTO CON UN DIPENDENTE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DEL DIPENDENTE DIRETTA ALLA RILIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA E DELLA PENSIONE INTEGRATIVA A CARICO DEL FONDO PER IL PERSONALE GESTITO DALL'ISTITUTO MEDESIMO - INCLUSIONE.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla controversia inerente al rapporto di pubblico impiego fra l'INAM ed un suo dipendente, non trova deroga nel caso in cui la domanda di quest'ultimo sia diretta alla riliquidazione dell'indennita di buonuscita e della pensione integrativa, a carico del fondo per il personale gestito dall'INAM medesimo, atteso che, anche in tale ipotesi, la causa non investe autonomi rapporti previdenziali, ma spettanze di natura retributiva, trovanti titolo immediato e diretto nel predetto rapporto di pubblico impiego, ancorche in atto cessato, e nelle obbligazioni dal medesimo conseguenti a carico del datore di lavoro. (V 2565/77, mass n 386277; (V 3011/77, mass n 386571).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)