Sez. L, Sentenza n. 2048 del 02/04/1982 (Rv. 419906 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - CONDIZIONE - CONDANNA GENERICA ANTERIORE AL VERIFICARSI DI TUTTE LE CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ - AZIONE DIRETTA AL CONCRETO RISARCIMENTO ED ALLA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - CONCORSO DI TUTTE LE CONDIZIONI - NECESSITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - CONDIZIONE - CONDANNA GENERICA ANTERIORE AL VERIFICARSI DI TUTTE LE CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ - AZIONE DIRETTA AL CONCRETO RISARCIMENTO ED ALLA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - CONCORSO DI TUTTE LE CONDIZIONI - NECESSITÀ - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE - CONFIGURABILITÀ.*
Il diritto al risarcimento del danno da omessa o irregolare contribuzione assicurativa non sorge col semplice venir meno della possibilità di adempimento delle prestazioni dovute, ma col realizzarsi dell'intera fattispecie, che si pone in essere con la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, la quale non può, a sua volta, ritenersi verificata se non quando, venuti a concreta esistenza tutti gli altri presupposti della sua erogazione, essa non possa essere fornita, in tutto o in parte. Pertanto, mentre è possibile che, prima del verificarsi di tutte tali condizioni, l'omissione contributiva dia luogo ad una condanna generica che, stabilita la sussistenza dell'illecito si limiti ad accertare la responsabilità potenziale che essa comporta, solo il concorso delle condizioni stesse segna, nel momento in cui ha luogo, il dies a quo per l'Esercizio dell'Azione diretta al concreto risarcimento ed alla Determinazione dell'ammontare del danno e perciò anche quello per la decorrenza della prescrizione relativa al suddetto diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)