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Sez. L, Sentenza n. 9270 del 15/12/1987 (Rv. 456453 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA MEDIANTE RENDITA VITALIZIA - FACOLTÀ DEL LAVORATORE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - SCADENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - RILEVANZA - MANCANZA DI UN TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456453-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA MEDIANTE RENDITA VITALIZIA - FACOLTÀ DEL LAVORATORE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - SCADENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI - RILEVANZA - MANCANZA DI UN TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

L'Esercizio della facoltà del lavoratore dipendente di ricostruire mediante rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962 la propria posizione assicurativa presso l'INPS in sostituzione del datore di lavoro - essendo connesso, per espressa previsione del primo comma dell'art. 13 cit., alla prescrizione dei contributi assicurativi - è soggetto anch'esso a prescrizione con decorrenza - secondo il generale disposto dell'art. 2935 cod. civ. - dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere e pertanto dal giorno di scadenza della prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato, a nulla rilevando che per la proposizione della relativa domanda in Sede amministrativa non sia previsto alcun termine. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto non prescritto il diritto suddetto nonostante che fosse stato esercitato per la prima volta dopo oltre 10 anni dalla prescrizione dei contributi assicurativi omessi e quindi aveva accolto la domanda di rimborso del lavoratore nei confronti del datore di lavoro). (V 2048/82, mass n 419906; (V 465/79, mass n 396586; (Conf 6361/84, mass n 437951; (Conf 3108/80, mass n 406892).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)