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Sez. 6, Sentenza n. 19241 del 08/04/2014 Ud. (dep. 09/05/2014) Rv. 259367 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sentenza Corte cost. n. 32 del 2014 - Droghe cosiddette "leggere" - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Calcolo della pena ad opera della Corte di cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259367-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, di talché va annullata la sentenza di condanna che abbia inflitto una pena utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina incostituzionale e la Corte di cassazione può procedere direttamente a rideterminare il nuovo trattamento sanzionatorio ove il giudice di merito abbia espressamente determinato la pena inflitta sulla base del minimo edittale. (Conf. 19242 del 2014, non mass.).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)