diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 23374 del 30/10/2006 (Rv. 595871 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Poteri del giudice - Sentenza di accertamento del diritto del contribuente alla fruizione di agevolazioni - Mancanza di espresso comando di rimborso delle imposte versate e non dovute - Obbligo del giudice dell'ottemperanza di "rendere effettivo" il comando contenuto nella decisione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595871-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, regolato dall'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il mero riscontro della mancanza, nella sentenza da ottemperare, di un espresso comando - quand'anche limitato all'"an debeatur" - di rimborso delle imposte non dovute non esclude l'obbligo del giudice investito dell'ottemperanza di "rendere effettivo" il comando, indubitabilmente contenuto in detta decisione, concernente il diritto del contribuente di fruire di specifiche agevolazioni tributarie. Il riconoscimento di detta effettività, pena lo svuotamento totale sia dell'accertato diritto al beneficio sia dello scopo proprio del giudizio di ottemperanza, passa infatti necessariamente anche per la realizzazione del diritto del contribuente ad ottenere la restituzione di quanto eventualmente corrisposto indebitamente rispetto ai benefici fiscali spettanti. Nell'inerzia dell'ufficio finanziario, pertanto, il giudice dell'ottemperanza deve rendere effettivo il riconoscimento giudiziale di quei benefici fiscali, e per conseguire effettivamente un siffatto risultato ha il dovere di esaminare e risolvere, in base alle risultanze probatorie ad esso offerte, ogni questione attinente alla misura del rimborso spettante, esercitando beninteso tale potere entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definito col giudicato da ottemperare, di tal che nel processo di ottemperanza può solo essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (fattispecie in tema di agevolazioni decennali sull'ILOR e sull'IRPEG ai sensi degli artt. 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)