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Sez. 5, Sentenza n. 22188 del 24/11/2004 (Rv. 579059 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Poteri ermeneutici del giudice - Criteri - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579059-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In sede di giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, regolato dall'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il potere ermeneutico del giudice sul comando definitivo inevaso, che non può essere sindacato nel merito, va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato, di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato, ma non può essere attribuito un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (nella specie, il giudice dell'ottemperanza aveva esteso un rimborso, riconosciuto dal giudicato per una determinata annualità, anche alle due precedenti, sul presupposto che il giudice di merito avesse solo dimenticato di anteporre un "anche" all'espressione utilizzata in sentenza per accertare il diritto al rimborso "per l'annualità 1995"; nel far ciò, ha affermato la Corte Cass., non solo non si è attenuto "agli obblighi risultanti espressamente nel dispositivo della sentenza", ma neppure ha "tenuto conto della relativa motivazione", astenendosi dall'effettuare indagini sulla reale portata del dictum, ed omettendo di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento e di esplicitare il ragionamento logico giuridico seguito per giungere alla decisione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)