Sez. L, Sentenza n. 3707 del 17/06/1982 (Rv. 421675 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO - QUALITÀ DI AMMINISTRATORE E DI DIPENDENTE SUBORDINATO - COMPATIBILITÀ - LIMITI - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO - QUALITÀ DI AMMINISTRATORE E DI DIPENDENTE SUBORDINATO - COMPATIBILITÀ - LIMITI - CONDIZIONI.*
La qualità di componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni non impedisce la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra detto amministratore e la società stessa, giacché in tal caso - a differenza che nell'ipotesi di amministratore unico- rimane ferma non solo la duplicità dei centri di riferimento di tale rapporto, costituiti dal datore e dal prestatore di lavoro, ma anche la duplicità dei centri decisionali in ordine alla formazione ed alle vicende di esso, costituiti da una parte dal prestatore di lavoro e dall'altra dal consiglio di amministrazione della società, inteso tale organo nella pluralità dei suoi componenti. (Conf 565/81, mass n 411042; (Conf 3793/79, mass n 400237; (Conf 4211/78, mass n 393839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)