Sez. L, Sentenza n. 7092 del 21/12/1982 (Rv. 424764 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - APPOSIZIONE DEL TERMINE - LICEITÀ - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - CONVERSIONE DELLA PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE SUCCESSIVI IN UN UNICO RAPPORTO FIN DALLA PRIMA ASSUNZIONE - TEMPO INTERCORSO TRA UN CONTRATTO E L'ALTRO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - A TEMPO INDETERMINATO - APPOSIZIONE DEL TERMINE - LICEITÀ - CONDIZIONI - INSUSSISTENZA - CONVERSIONE DELLA PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE SUCCESSIVI IN UN UNICO RAPPORTO FIN DALLA PRIMA ASSUNZIONE - TEMPO INTERCORSO TRA UN CONTRATTO E L'ALTRO - IRRILEVANZA.*
Nel caso previsto dalla lettera C) dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 l'apposizione del termine è lecita perché trattasi di occasione di lavoro, la quale non è, per sua natura, permanente, ma temporanea, in quanto connessa alla realizzazione di uno spettacolo o di una serie di spettacoli, e tale collegamento con una specifica esigenza connaturalmente limitata nel tempo costituisce, di conseguenza, un requisito imprescindibile per la validità dell'apposizione del termine. Non ricorrendo tale requisito della temporaneità dell'assunzione del personale (artistico o tecnico), il contratto a termine deve reputarsi, quindi, in frode alla legge e si converte in contratto senza limite di durata; mentre stabilita la nullità delle clausole dell'apposizione del termine, si ha, nel caso di pluralità di contratti a termine successivi, posti in essere per eludere le limitazioni di legge, la unicità del rapporto fin dalla prima assunzione (art. 2, secondo comma, ultima parte, legge n. 230 del 1962), a nulla rilevando, a questo proposito, il tempo intercorso tra un contratto e l'altro. (V 3648/81, mass n 414271; (V 3642/81, mass n 414264; (V 3642/81, mass n 414265; (V 2093/81, mass n 412815).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)