Sez. 1, Sentenza n. 5520 del 14/03/2006 (Rv. 587438 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992) - Mancanza o incongruità dell'offerta provvisoria dell' indennità - Decurtazione del 40 per cento - Applicabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per i suoli edificabili, l'esigenza di una proposta congrua da parte dell'ente espropriante, quale condizione per la decurtazione del quaranta per cento dell'indennizzo (se la proposta non sia stata accettata), è insita nel complessivo meccanismo dei primi due commi dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992, a prescindere dal fatto che il procedimento sia pendente o sia stato instaurato dopo l'entrata in vigore della stessa legge, e ciò in quanto tale norma non stabilisce una regola indennitaria normale o generale che comprende l'abbattimento, relegando poi l'esenzione da esso ad una eccezione riferibile alla cessione volontaria, ma fissa un criterio unitario per compensare l'acquisto della proprietà altrui, espresso dalla semisomma di valori da decurtare, a seconda che la procedura abbia o meno consentito l'alternativa della cessione volontaria (o dell'accordo amichevole) in termini effettivi, tramite un'offerta di entità pari o prossima a quella semisomma.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)