Sez. 1, Sentenza n. 22395 del 05/09/2008 (Rv. 604608 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Mancata accettazione dell'indennità offerta - Decurtazione del 40 per cento prevista dall'art. 5 bis, commi 1 e 2 del d.l. n. 333 del 1992 - Contestazione da parte dell'espropriato - Sopravvenienza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, cit. - Nuova regolamentazione della materia da parte della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Questione relativa all'incongruità dell'offerta non accettata - Superamento - Liquidazione dell'indennità in base al criterio del valore venale - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di indennità di espropriazione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 348 del 2007) dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), e della successiva disciplina della materia da parte della legge 24 dicembre 2007, n. 244, deve ritenersi superata la questione della concedibilità del "premio" del mancato abbattimento del 40 per cento del valore mediato del suolo espropriato - che non poteva comunque essere negato al proprietario, nel caso in cui l'indennità offertagli e da lui non accettata fosse incongrua rispetto al valore del bene e al criterio di calcolo previsto dall'art. 5 bis cit. - atteso che la detrazione è stata espressamente giudicata dalla Corte costituzionale priva di "qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene", e che l'art. 2, comma 89, lett. "a", della legge n. 244 cit., con disposizione applicabile, ai sensi del successivo comma 90, "a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile", prevede che "l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene", laddove soltanto "quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)