Sez. 5, Sentenza n. 10420 del 22/09/1995 Ud. (dep. 22/10/1995) Rv. 203008 - 01
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere | Emissione senza autorizzazione - Revoca dell'autorizzazione - Art. 9 della legge n. 386/90 - Prova "vincolata" in contrasto col libero convincimento del giudice - Esclusione - Prova della revoca e della conoscenza di essa: può essere data con presunzione, testimonianze e documenti.
Titoli di credito - Assegno bancario - In genere
In tema di emissione di assegno senza autorizzazione, l'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, concernente la revoca dell'autorizzazione stessa, non è volto a creare una prova "vincolata" da far valere in contrasto con il libero convincimento del giudice. Pertanto, la prova della revoca e della sua conoscenza da parte del traente può essere data anche con presunzioni, testimonianze e documenti.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)