Sez. 2, Sentenza n. 299 del 05/02/1971 (Rv. 349792 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - IN CORSO DI CAUSA DINANZI ALL'AGO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - IN CORSO DI CAUSA DINANZI ALL'AGO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Ove si sia verificato un aggravamento in corso di causa della sindrome morbosa denunziata dall'assicurato in Sede amministrativa, il giudice, in base al principio che le condizioni dell'Azione e sufficiente sussistano al momento della decisione, ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, per effetto dell'aggravamento deriva alla capacita di guadagno. Peraltro, se il grado di invalidita pensionabile viene a verificarsi, o ad essere accertato, solo nelle more del procedimento giudiziario, la pensione, permanendo il rapporto assicurativo, decorrera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le suddette condizioni si sono verificate. (V 460'70 mass 345459' 12'70 mass 344611).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)